La Costituzione
La storia della Costituzione Italiana è una storia antica, il primo esempio italiano di testo costituzionale fu la Costituzione siciliana del 1812, una carta di modello inglese approvata in seduta straordinaria dal Parlamento del Regno di Sicilia. Viene introdotto un sistema parlamentare bicamerale, la Camera dei Comuni di rappresentanti eletti e la Camera dei Pari ecclesiastici, militari e aristocratici a carica vitalizia. Questo modello arcaico di parlamentarismo venne soppressò dopo due anni con la nascita del Regno delle Due Sicilie.
AVVENTO DELLE COSTITUZIONI
Poi viene il 1848, il periodo delle rivoluzioni della primavera dei popoli, alcuni sovrani della penisola italiana concessero dei documenti, lo statuto napoletano di ispirazione rivoluzionaria francese, lo statuto dello Stato della Chiesa, che manteneva comunque il cattolicesimo come religione di Stato, dava indipendenza alla magistratura e concedeva un inizio di libertà personali ai propri cittadini e nel Regno di Sardegna il re Carlo Alberto di Savoia concesse lo statuto albertino, il documento su cui poi si fonderà il regno d’Italia nella sua Unità, in Sicilia, contrariamente alle costituzioni ottriate degli altri casi, si formò un regno autonomo la cui Costituzione rendeva, per la prima volta, le camere parlamentari stampo elettivo e conferiva al re il potere esecutivo in appoggio da ministri da lui nominato, si tratta di un primo esempio di costituzione “rigida”, ovvero il cui cambiamento avviene per procedura aggravata e maggioranze qualificate.
STATUTO ALBERTINO
Ma il documento che realmente ci interessa è lo Statuto Albertino.Lo Stato sabaudo diventava con questa una monarchia costituzionale ereditaria con una concessione di potere popolare tramite la rappresentatività, il re deteneva la sovranità che si autolimitava trasformandosi in principe costituzionale. Ha natura flessibile, ovvero è un documento modificabile con un atto legislativo ordinario, infatti, grazie a questa sua caratteristica l’Italia poté passare da una monarchia costituzionale a una forma di monarchia parlamentare sul modello delle istituzioni inglesi. È un documento breve, enuncia i diritti e individua la forma di governo, tra i diritti riconosciuti vi era il principio di uguaglianza, la libertà individuale, l’inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa e la libertà di riunione. I capo dello Stato era il re a cui i ministri rispondevano, il monarca è chiamato a rispettare le leggi ma non poteva essere oggetto a sanzioni penali ed era l’organo in cui si realizzava il potere esecutivo. Il Consiglio dei ministri era composto da membri di nomina regia e il Parlamento aveva solo la funzione legislativa. La struttura bicamerale aveva il Senato subalpino, nominato dal re, e la Camera dei deputati, eletta su base censitaria maschile. Dopo il 1861 e dell’unità d’Italia questo testo venne esteso a tutto il territorio del Regno.
VENTENNIO FASCISTA
Ci spostiamo a dopo la Prima guerra Mondiale, un periodo rivoluzionario per l’esperienza costituzionale, vediamo la concretizzazione di esperienze come la Seconda repubblica spagnola o la repubblica di Weimar, in Italia però il processo non è stato quello repubblicano. La mancata rigidità dello statuto permise, pur essendo irrevocabile nei principi, a una graduale deviazione verso un regime autoritario: le opposizioni al PNF vennero bloccato o eliminate, la Camera dei deputati fu sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, venne abolito il diritto di voto e altre libertà come la stampa che venne piegata allo Stato fascista o di riunione. Nel ventennio fascista il partito non si creò mai una propria costituzione e lo Statuto rimase formalmente il documento fondamentale su cui si reggeva lo Stato italiano, seppur svuotato nella sostanza, tra gli esperti c’è chi sostiene che la prima violazione avvenuta per mano del PNF dello Statuto fu già la nomina di Mussolini a Presidente del consiglio perché estorta con la forza e rappresentante di una piccola minoranza parlamentare.
UNA NUOVA IDEA DI ITALIA
Dopo il 25 luglio 1943 e l’estromissione di Benito mussolini dal governo il re Vittorio Emanuele III e il Maresciallo Pietro Badoglio, nuovo presidente dell’esecutivo, ripristinarono alcune libertà dello statuto iniziano un “regime Transitorio” di 5 anni che accompagnò il Regno d’Italia fino all’entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Italiana. Trovandosi ancora in una situazione di guerra le divergenze nate dal ricomparire dei partiti antifascisti e l’attrito con la monarchia considerata compromessa si arrivò alla delineazione di una “tregua istituzionale” che richiedeva il trasferimento dei poteri regi all’erede che non diventava re ma luogotenente del regno”. Il 2 giugno del 1946, conclusasi la guerra, la cittadinanza tutta, maschile e femminile, venne chiamata a suffragio universale a votare la forma istituzionale, monarchia o repubblica, e l’Assemblea costituente, incaricata di scrivere la Costituzione.
«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.»
Piero Calamandrei, discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, 26 gennaio 1955
Il referendum pre-costituzionale contò una partecipazione dell’89% degli aventi diritto con più di 12milioni di voti a favore dello stato repubblicano. In quest’occasione venne votata anche l’Assemblea costituente e, dopo anni di unità sotto il Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti prima clandestini, si divisero e fu possibile vedere la loro rappresentatività. L’Assemblea costituente contava 556 seggi in 31 collegi elettorali diversi.
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Democrazia Cristiana (DC): 35,2%
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Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSI): 20,7%
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Partito Comunista Italiano (PCI): 18,9%
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Unione Democratica Nazionale (coalizione di tradizione liberale): 6,8%
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Partito Repubblicano: 4,4%
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Partito d’Azione: 1,5%
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Oltre ai partiti del CLN, in contrapposizione, ci furono i voti dei nostalgici del regime:
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Fronte dell’Uomo Qualunque: 5,3%
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Blocco Nazionale della Libertà (coalizione conservatrice e monarchica): 2,77%
L’Assemblea costituente, una volta insediata, nominò 75 membri per la Commissione per la Costituzione, questi erano incaricati di stendere il progetto generale della carta. A sua volta la commissione si suddivise in tre sottocommissioni: diritti e doveri dei cittadini (presieduta da Umberto Tupini – DC), organizzazione costituzionale dello Stato (Umberto Terracini – PCI) e rapporti economici e sociali (Gustavo Ghidini – PSI). La nascente Carta aveva alla base due concezioni costituzionali e politiche alternative, una individualista di tipo occidentale di ispirazione rousseauiana e una statalista di tipo hegeliano. Il motivo di queste due anime si trova nel principio espresso da Giorgio la Pira:
Per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra Costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale.
Nel febbraio del 1947 il progetto venne portato di fronte all’Assemblea e il dibattito sulla carta continuò fino al dicembre successivo, su impianto generale e singoli titoli e norme. La discussione portò molte modifiche, anche rilevanti, ma non toccò mai la struttura più essenziale del documento. Il 22 dicembre del 1947 il testo definitivo venne approvato con 453 voti favorevoli, 62 contrari e 0 astenuti su 515 votanti. La Costituzione della repubblica Italiana fu promulgata il 27 dicembre del 1948 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.
EMBLEMA DELLA REPUBBLICA
«Composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale "Repvbblica Italiana"»
Stella d'Italia: è il più antico simbolo patrio d'Italia, si trova già in letteratura greca e tradizioni romane. È un simbolo ripreso anche dal risorgimento.
Ruota dentata: è il simbolo del lavoro, alla base della Repubblica.
Ramo di quercia (a destra): simbolo di forza e dignità del popolo italiano.
Ramo di ulivo (a sinistra): rappresenta la volontà di pace dell'Italia.
PRINCIPI FONDAMENTALI
La Costituzione italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1º gennaio 1948, è il fondamento giuridico e istituzionale della Repubblica Italiana. Essa stabilisce i principi fondamentali su cui si basa l'ordinamento giuridico dello Stato e regola l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.
Ecco i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana:
ARTICOLO 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Sovranità Popolare e Forma di Stato e di Governo: Questo articolo stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'Italia è definita come una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Questo significa che il potere risiede nella volontà della collettività e che le decisioni politiche e istituzionali sono prese in conformità con la volontà del popolo, espressa attraverso elezioni e processi democratici. Inoltre, la Repubblica è basata su principi di uguaglianza, partecipazione e lavoro come fondamenta della vita sociale ed economica.
ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Diritti inviolabili: Questo articolo afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, sia come individuo che all'interno delle strutture sociali. Questi diritti sono fondamentali e devono essere rispettati e tutelati dalla legge e dalle istituzioni.
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Uguaglianza: L'articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Repubblica è chiamata a rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza e la libertà dei cittadini, promuovendo così la partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del paese.
ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Principio di Legalità e Diritti Sociali: L'articolo 4 afferma che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, precludendo il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti al progresso del paese. Inoltre, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro come fondamentale e si impegna a promuovere le condizioni che ne assicurino l'effettività.
ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Ruolo del Lavoro e dell'Economia: Questo articolo afferma che la Repubblica riconosce il valore sociale del lavoro e promuove le condizioni che ne assicurino la dignità, la libertà e l'eguaglianza. L'ordinamento economico è finalizzato a eliminare l'oppressione economica e a prevenire l'uso del lavoro in modo da limitare la libertà e la dignità dei lavoratori.
ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Libertà Personale: L'articolo 6 sancisce il principio della libertà personale e inviolabile. La detenzione, l'ispezione personale o altre restrizioni alla libertà personale possono essere ordinate solo per motivi giustificati e in conformità con la legge.
ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Libertà di Manifestazione del Pensiero: Questo articolo riconosce il diritto di ogni cittadino di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e altri mezzi di comunicazione. La libertà di stampa e di informazione è garantita, ma non può essere sfruttata per fini contrari alla morale pubblica.
ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Libertà Religiosa: La Costituzione riconosce la libertà religiosa, dichiarando che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. La Repubblica garantisce la libertà di esercitare il culto in privato o in pubblico, pur nel rispetto delle leggi che regolano l'ordine pubblico.
ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Ambiente e Patrimonio Storico-Artistico: L'articolo 9 afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del paese. Questa disposizione sottolinea l'importanza di preservare l'ambiente naturale e culturale, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione del patrimonio culturale.
ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Rapporti Internazionali: L'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Questo articolo sottolinea l'importanza del rispetto delle norme internazionali e dell'adesione alla comunità internazionale.
ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Pace e Diritto di Asilo: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e limita le sue forze armate a scopi di difesa. L'articolo riconosce anche il diritto d'asilo a chiunque sia perseguitato per azioni compiute in favore della libertà.
ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Identità Giuridica: Questo articolo stabilisce che la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso. L'emblema della Repubblica è il cosiddetto "emblema della Repubblica", costituito dal "garofano" rosso su sfondo bianco, circondato da una corona di foglie di alloro, da cui si irradiano i raggi del sole.